OBBLIGO POLIZZA RISCHIO CATASTROFALE

    La nuova finanziaria ha previsto l’obbligo per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole) di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni, il Legislatore ha prorogato al 31.3.2025 tale obbligo.

    L’obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:

    • sede legale in Italia;
    • sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro Imprese. L’obbligo in esame non riguarda gli imprenditori agricoli.

    La copertura assicurativa interessa:

    1. terreni e fabbricati;
    2. impianti e macchinari;
    3. attrezzature industriali e commerciali.

    L’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa. Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing / locazione / comodato).

    Sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli immobili gravati da:

    • abuso edilizio / costruiti in carenza delle autorizzazioni;
    • abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

    A seguito dell’espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, non sono oggetto della copertura assicurativa gli “altri beni” di cui al n. 4 del citato art. 2424 (ad esempio, mobili e arredi, macchine d’ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. “magazzino”) classificate nell’Attivo circolante.

    Per tali beni l’impresa può comunque valutare / concordare l’estensione della polizza assicurativa (con corrispondente aumento del premio).

    L’obbligo assicurativo si riferisce a sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

    Sono considerati:

    • singolo evento, le prosecuzioni dei predetti fenomeni (alluvione / inondazione / esondazione / frana) entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
    • stesso episodio / singolo sinistro, i danni causati dalle scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

     Ai fini dell’obbligo assicurativo la polizza prevede:

    • un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Come previsto dal Decreto in esame, l’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato è individuato dalla norma in questione, si consiglia di verificare tali limiti con il vostro assicuratore;
    • l‘applicazione di premi proporzionali al rischio. A tal fine, il Decreto in esame precisa che vanno considerati i seguenti aspetti:
      • ubicazione del rischio sul territorio e vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili / mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili / letteratura scientifica in materia, e adottando, se applicabili, modelli predittivi che tengono in considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati;
      • misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

    I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’assicurazione.

    La polizza assicurativa non copre i danni:

    • quale conseguenza diretta del comportamento dell’uomo / danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
    • quale conseguenza diretta / indiretta di atti di conflitti armati / terrorismo / sabotaggio / tumulti;
    • relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche / derivanti da inquinamento o contaminazione.

    Come sopra accennato, in base al comma 102 del citato art. 1, l’inadempimento dell’obbligo in esame potrebbe precludere l’accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso / catastrofale.

    QUINDI COSA FARE?

    Se non è ancora stata affrontata la questione è necessario che contattiate il vostro assicuratore di fiducia per poter adempiere a tale adempimento entro la data prevista del 31/03/2025.

    Dott. Francesco Schimmenti

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